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Nuove S.r.l. semplificate: le novità introdotte dal maxiemendamento al decreto liberalizzazioni

Con l’approvazione del maxiemendamento al decreto liberalizzazioni il Parlamento ha apportato alcune modifiche anche in materia di S.r.l. semplificate, risultandone una disciplina in parte diversa da quella originariamente prefigurata dal D.L. 1/2012. Le novità di rilievo attengono essenzialmente alla possibilità concessa ai soci di permanere nelle suddette società anche dopo il compimento del trentacinquesimo anno di età ed alla previsione circa la necessaria costituzione mediante atto pubblico.

Appare preliminarmente opportuno ricordare come il nuovo modello semplificato di Sr.l., contemplato dall’art. 3 del D.L. 1/2012, prevede la possibilità per le sole persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di istituire una società a responsabilità limitata in deroga alle disposizioni previste dalla disciplina ordinaria di tale modello societario. Tale istituto mira evidentemente a favorire l’imprenditoria giovanile, mediante la partecipazione a strutture associative svincolate dai tradizionali «paletti» che ne hanno reso fin d’ora difficile l’accesso da parte dei giovani (es. compensi al notaio, capitale sociale minimo ecc.).

Caratteristiche principali del modello di S.r.l. semplificata, così come configurato dal neo-introdotto art. 2643bis c.c. sono:

a)  partecipazione ad esso di sole persone fisiche di età inferiore ai 35 anni;

b) capitale minimo iniziale pari ad un euro, da versare interamente in denaro al momento della costituzione;
c) formalità di costituzione limitate alla sola comunicazione unica dell’atto costitutivo al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria;

d) permanenza dei soci strettamente vincolata al requisito di età previsto per la sua costituzione: al compimento del trentacinquesimo anno di età è infatti previsto il recesso dalla società, mentre se tutti i soci non possiedono più i requisiti previsti viene disposto lo scioglimento della società medesima.

La nuova società sembra, pertanto, costruita su misura per quei giovani i quali intendano intraprendere un’attività senza sopportare costi eccessivi e approfittando del beneficio della responsabilità limitata.

La rinnovata versione di tale società, come risulta dall’emendamento introdotto nel testo di legge di conversione del D.L. 1/2012, mira a limarne taluni aspetti di disciplina, senza snaturane la relativa previsione, confermandolo quale istituto riservato ai giovani che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età. In particolare, rispetto alla originaria previsione dell’istituto vengono introdotti i seguenti elementi di novità:

a) la S.r.l. semplificata si costituisce mediante atto pubblico, con la conseguente necessaria presenza del notaio, il quale però non riceverà alcun onorario per l’attività svolta. In ogni caso, l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria;

b) la costituzione della società deve avvenire attraverso il modello standard approvato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e dello sviluppo;

c)  viene introdotto un limite massimo di capitale sociale, che non può essere superiore a 10.000 euro, mentre nulla cambia quanto alle modalità di versamento (per intero al momento della sottoscrizione), al limite in denaro del conferimento e al limite minimo di un euro. Viene inoltre stabilito che il capitale sociale deve essere versato all’organo amministrativo;

d) è espressamente previsto il divieto di cessione delle quote della società semplificata a soggetti non in possesso del requisito di età, pena la nullità dell’atto;

e) è eliminato l’ostacolo alla permanenza nella società costituito dal raggiungimento dei 35 anni di età. Detto limite anagrafico rischiava di conferire un carattere estremamente precario alla costituita società, ritenendosi così opportuno lo stralcio delle disposizioni attinenti al recesso dalla società ed alla trasformazione della società per evitare la estromissione del socio non più in regola con il requisito anagrafico.

Fonte: Diritto.it